Bonus pubblicità 2021

La legge di bilancio 2021 proroga per il 2021 e 2022 il credito d’imposta al 50% e senza valore incrementale per investimenti pubblicitari fatti da aziende, con sede fiscale in Italia, su giornali, periodici cartacei e digitali.

Il credito d’imposta è previsto per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali iscritte al ROC, è nato con l’articolo 57-bis del decreto legge numero 50 del 24 aprile 2017. Nella formulazione iniziale, per accedere al bonus pubblicità l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati doveva superare almeno dell’1% l’importo dell’anno precedente. Ed il credito di imposta era pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e poteva arrivare al 90% per microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

NON finanzia:

  • Inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social.
  • Televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse.
  • Spese accessorie e costi di intermediazione.

Per il 2020 il Decreto Rilancio ha modificato la sua impostazione:

  • è venuto meno il requisito dell’incremento minimo;
  • il valore del credito di imposta è stato portato al 50%, non più sul valore incrementale quindi.

Per il 2021, bisogna attendere l’approvazione definitiva, in quanto ribadisce si il 50 % del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ma non parla di emittenti televisive e radiofoniche.

 Circa le modalità di accesso al bonus pubblicità 2021 si predispone una richiesta in due momenti:

  • la prima fase consiste nella prenotazione con la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel periodo di riferimento;
  • mentre la seconda nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” utilizzata per confermare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati e che vengono rispettati tutti i requisiti richiesti.

Solitamente la comunicazione è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 1° al 31 gennaio, ma nel 2020 a causa delle novità introdotte è stata aperta una nuova finestra temporale per le domande a settembre. Potranno, infatti, dichiarare gli investimenti effettivamente realizzati nel 2020 dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021, anziché dal 1° al 31 gennaio 2021.

Una volta terminato il periodo di presentazione delle dichiarazioni sostitutive, il credito d’imposta sarà riconosciuto con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, e potrà essere utilizzato unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, con codice tributo “6900” istituito dall’Agenzia delle entrate.

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