Formare per assumere – Incentivi occupazionali e voucher per l'adeguamento delle competenze

Obiettivo: superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di €. 25.000.000.

Chi sono i beneficiari?

Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.

Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno. La misura prevede infatti anche un Voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo.

Caratteristiche dell’agevolazione:

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 3.000 €., a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo.

Destinatari: lavoratori che alla data di assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni (di calendario). 

Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 1° dicembre 2022.

Bonus occupazionale

L’incentivo è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro così differenziato:

  • uomini fino a 54 anni: € 4.000;
  • donne fino a 54 anni: € 6.000;
  • uomini a partire da 55 anni: € 6.000;
  • donne a partire da 55 anni: € 8.000

Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:

  • uomini fino a 29 anni: € 1.500;
  • donne fino a 29 anni: € 2.500;
  • uomini a partire da 30 anni: € 4.000;
  • donne a partire da 30 anni: € 7.000.

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi dal contributo i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.

Regime di aiutode minimis  ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.

La presentazione delle domande decorre dal 13 dicembre 2022 alle ore 12.00 e termina, salvo proroghe, il 13 dicembre 2024 alle ore 17.00 e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate