Obiettivo: superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione, attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.
Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di €. 25.000.000.
Chi sono i beneficiari?
Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.
Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno. La misura prevede infatti anche un Voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo.
Caratteristiche dell’agevolazione:
Voucher per la formazione
Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 3.000 €., a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo.
Destinatari: lavoratori che alla data di assunzione risultavano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni (di calendario).
Bonus occupazionale
L’incentivo è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro così differenziato:
- uomini fino a 54 anni: € 4.000;
- donne fino a 54 anni: € 6.000;
- uomini a partire da 55 anni: € 6.000;
- donne a partire da 55 anni: € 8.000
Per contratti di apprendistato, l’importo dell’incentivo si differenzia nel seguente modo:
- uomini fino a 29 anni: € 1.500;
- donne fino a 29 anni: € 2.500;
- uomini a partire da 30 anni: € 4.000;
- donne a partire da 30 anni: € 7.000.
A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 € se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.
Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:
- a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
- a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
Sono esclusi dal contributo i contratti di somministrazione, nonché: lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; lavoro occasionale; lavoro accessorio; lavoro o attività socialmente utile (LSU – ASU); contratto di agenzia; associazione in partecipazione; lavoro intermittente (job on call); lavoro domestico.
Regime di aiuto: de minimis ai sensi del Regolamento UE 1407/2013.